Genitori separati, quali sono i criteri per la ripartizione delle spese straordinarie per i figli?

Genitori separati, quali sono i criteri per la ripartizione delle spese straordinarie per i figli?

Conoscere la legge: a cura dell’Avv.Pierluca Ferretti.

Genitori separati. Una delle questioni che più frequentemente occupano i Tribunali italiani è quella della ripartizione, fra i coniugi che si separano, delle spese straordinarie da sostenere per i figli, ed ancor prima, del modo in cui quelle spese devono essere decise.

Fermo restando, infatti, che l’obbligo di mantenimento (alimentazione, cura, salute, istruzione, educazione) ricade secondo un criterio di proporzionalità su entrambi i genitori in ragione di norme del Codice Civile e dello stesso dettato costituzionale, accade spesso che fra i genitori insorgano controversie su quelle spese che non riguardano i bisogni “primari” dei loro figli, come abbiamo visto garantiti dagli obblighi di mantenimento, ma le più diverse esigenze personali spesso determinate dall’evolvere della società, dei suoi costumi, dei suoi meccanismi relazionali.

genitori separati, criteri di ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie

In realtà, se sul criterio di ripartizione delle spese i Giudici seguono una linea sostanzialmente omogenea che attribuisce quote uguali del 50% a ciascun coniuge, le maggiori “tensioni” familiari (che spesso sfociano in contenzioso giudiziario) riguardano la “condivisione” del tipo di spese. Per questo motivo, alcuni Tribunali (Bergamo, Milano, Firenze, Verona, Varese) – in sinergia con gli Ordini Forensi – si sono dotati di “protocolli di intesa” per la tipizzazione delle spese straordinarie, allo scopo di omogeneizzare le singole decisioni giurisdizionali relative alle spese che vanno preventivamente concordate fra i genitori e quelle che, invece, non necessitano di preventivo consenso.

Un esame clinico di costo significativo ma necessario per il rapido accertamento di una patologia andrà quindi collocato fra le spese che non richiedono preventiva autorizzazione, mentre la partecipazione ad attività ludiche economicamente impegnative richiederà il consenso di entrambi i genitori. Resta in ogni caso evidente che la soluzione di controversie già insorte o che potrebbero in seguito nascere non potrà che essere affidata in primo luogo alla ragionevolezza, alla sensibilità e, si potrebbe dire, al “buonsenso” di ciascuno dei genitori.

   

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