Il condominio: conoscere la legge, cosa fare quando l’amministratore non funziona

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Il nostro condominio, cosa fare quando l’amministratore incaricato non funziona.

Accade purtroppo di frequente che in un Condominio chi ha ricevuto incarico di curarne la
gestione, l’Amministratore, non agisca nel rispetto del mandato ricevuto con la tempestività necessaria o – in alcuni casi – addirittura violando l’adempimento delle attribuzioni a lui conferite dal nostro Ordinamento.

Modificando in modo significativo quanto previsto dal Legislatore con il Codice Civile del 1942, la cd. “riforma del Condominio” introdotta con la Legge n° 220 del 2012, se da un lato ha rafforzato i poteri dell’Amministratore (ad esempio nella riscossione degli oneri, nella gestione della cosa comune) ha però ampliato e reso più stringenti i suoi obblighi nei confronti dei condomini, prevedendo a suo carico – in caso di violazione dei propri doveri – una responsabilità patrimoniale diretta ed, in alcuni casi, anche sanzioni di natura penale.

Come è noto, l’Assemblea dei condomini deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, e può essere convocata in via straordinaria ogni volta che l’Amministratore lo ritenga necessario, oppure se ne fanno richiesta almeno due condomini che rappresentino 1/6 dei millesimi.
In questo caso, l’Amministratore ha 10 giorni di tempo per provvedere a quanto richiesto,
convocando l’Assemblea. Qualora, però, non provveda, quegli stessi condomini potranno
convocare direttamente l’Assemblea in via straordinaria, ponendo all’ordine del giorno la revoca dell’incarico all ’Amministratore inadempiente e la nomina di un nuovo  Amministratore.

Fra le altre gravi irregolarità che possono portare alla revoca dell’Amministratore ricordiamo poi la  mancata convocazione dell’Assemblea per la approvazione del rendiconto annuale, la mancata esecuzione dei deliberati, il non aver agito tempestivamente per la riscossione degli oneri non versati da eventuali condomini morosi.

Con la riforma del 2012, infine, il periodo in cui resta in carica l’Amministratore è sempre
formalmente di un anno, ma la prevista possibilità di rinnovazione per un ulteriore anno, rende il suo mandato in pratica biennale, salva – naturalmente – la diversa volontà dei condomini.

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