La notizia, rilevata con documentazione del ministero dell’Agricoltura greco, è stata riportata dai media di settore di Atene è confermata successivamente da fonti italiane.

Cina copia marchi Dop – Igp, pronti ad una azione legale otto paesi dell’unione Europea

Cina copia marchi Dop – Igp, pronti ad una azione legale otto paesi dell’unione Europea

Ben presto otto Paesi dell’ Unione Europea rispettivamente: Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Germania, Ungheria e Romania, attiveranno un’azione legale nei confronti della Cina per chiedere l’annullamento, sul suolo della Repubblica Popolare Cinese, di venticinque marchi registrati con la stessa denominazione di Dop e Igp dell’Unione Europea. Sarebbero infatti, uguali a denominazioni di origine e indicazioni geografiche di tutta Europa.

Gli otto stati europei, coinvolti in questa iniziativa, sono pronti a coalizzarsi per rendere più efficace l’azione dei singoli Stati e contemporaneamente ridurre i notevoli costi dell’azione legale intrapresa.

Ricordiamo che per altri versi, a giugno, Unione Europea e Cina hanno siglato un accordo per la tutela reciproca di complessivi duecento alimenti e bevande tra Dop e Igp. Accordo, la cui concretizzazione dovrebbe avvenire entro dicembre di quest’anno.

Di seguito il regolamento per la protezione delle denominazioni territoriali:

Regolamento CEE n. 2081/92 istitutivo del sistema di protezione delle denominazioni territoriali.  (ora sostituito Regolamento CEE 510/2006 senza modifiche delle definizioni che seguono) – Protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 2, comma 2.
“Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) denominazione d’origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;
b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata”.

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