Conoscere la legge: Lavori condominiali, chi paga tra vecchio e nuovo proprietario?

Conoscere la legge: Lavori condominiali, chi paga tra vecchio e nuovo proprietario?

Conoscere la legge: a cura dell’Avv.Pierluca Ferretti.

La risposta è racchiusa nelle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il cui Art. 63, al Comma 4 stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente. Vuol dire che chi acquisterà un immobile urbano nel corso del 2019, sarà tenuto – in solido (cioè nella medesima misura e per lo stesso titolo) con il vecchio proprietario – al pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti al Condominio deliberati nello stesso anno ed anche di quelli deliberati nell’esercizio precedente (2018). Questo principio può essere però derogato dalla volontà delle parti (acquirente e venditore) le quale possono pattuire, nel contratto di compravendita, che la quota degli oneri relativi a lavori deliberati oltre un anno prima della vendita restino comunque a carico del venditore ed ex proprietario oppure ricadano sull’acquirente nuovo proprietario.

Conoscere la legge Lavori condominiali

E’ importante ricordare che – sempre l’Art. 63 Disp. Att. al Codice Civile – al successivo Comma, chiarisce che il vecchio proprietario resta obbligato solidalmente con il nuovo per gli oneri condominiali maturati, fino al momento in cui è trasmessa all’Amministratore una copia autentica del contratto di compravendita, o del decreto di trasferimento o di una eventuale sentenza, che trasferisce i diritti di proprietà (ed i conseguenti obblighi pro quota millesimale) all’acquirente.

E’ evidente, alla luce dei principi di diritto ora segnalati, che assume importanza rilevante stabilire la esatta “cronologia” della delibera condominiale che decideva la spesa ed il suo riparto rispetto all’atto di compravendita, o al decreto di trasferimento, o alla sentenza, tenendo conto che per “anno” non si intende l’anno solare (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre) ma la annualità di esercizio della gestione condominiale, che può avere una decorrenza ed un termine diversi e non coincidenti con l’anno solare.

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